Notizia

Buste paga false, si configura la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Pubblicato il 10 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 36900 depositata il 9 settembre 2013, affronta il caso di un amministratore unico di una società condannato secondo l'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti, avendo indicato nella busta paga di due dipendenti importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, con il fine di dedurre in maniera indebita i costi. I giudici della Corte - nell'accogliere il ricorso presentato dall'imprenditore avverso la decisione dei giudici di merito, che evidenziava come la differenza tra il compenso indicato e quello versato attestasse operazioni parzialmente esistenti - evidenziano come, nel caso in esame, la prestazione di lavoro risulti invece non fittizia ma effettuata. Il problema che si pone è quello della qualificazione giuridica del fatto che, secondo la Corte, potrebbe eventualmente rientrare nella tipizzazione prevista invece dall'art. 3 del D.Lgs n. 74/2000, che prevede la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, rappresentante una frode contabile alla quale deve associarsi un quid pluris artificioso non tipizzato (diverso dall'uso di fatture o altri documenti falsi) “ma comunque caratterizzato dalla idoneità ad indurre in errore e ad impedire il corretto accertamento della realtà contabile di colui che presenta la dichiarazione”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).