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Salvaguardia. In attesa delle istruzioni, le domande non sono respinte

Pubblicato il 11 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'Inps, con il messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013, invita le Sedi a non adottare “provvedimenti di reiezione” nei confronti di quei soggetti che – con decreto legge n. 102, del 31 agosto 2013, art. 11, comma 1 – sono stati inseriti tra i beneficiari della c.d. “salvaguardia dei 6.500” e che presentino domanda di pensione anche utilizzando la modulistica ordinaria con la specifica di voler accedere ai benefici previsti dal decreto.

Questo in attesa che siano disponibili le istruzioni per la modalità di presentazione delle istanze.

Si ricorda che i soggetti interessati alla salvaguardia contemplati all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 102/2013, sono coloro il cui rapporto di lavoro si sia concluso, in via unilaterale, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e che siano in possesso delle seguenti condizioni:

- che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500, successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011;

- che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201/2011, vale a dire entro il 6 gennaio 2015.

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