Finirà il 15 settembre 2013 la sospensione dei termini processuali, avvenuta il 1° agosto in concomitanza con la pausa estiva (articolo 1 legge 472/1969). unque, il 16 settembre 2013 riparte il conteggio nel contenzioso tributario dei termini utili per il deposito di ricorsi, sia introduttivi sia costitutivi, di atti, di documenti e/o memorie illustrative. La ripresa interessa tutti i gradi del processo, dal primo alla Cassazione. Pertanto, se il termine iniziale è compreso all'interno del periodo feriale il conteggio dei giorni inizia a partire dal 16 settembre; mentre, se la notifica è effettuata prima dello stop feriale lo stop è pieno. La rivista telematica Fiscooggi fornisce esempi di calcolo. Uno per tutti: per l’avviso di accertamento, con il termine iniziale all’8 luglio si avrà il termine finale, dei 60 giorni per presentare ricorso, al 22 ottobre (23 giorni dal 9 al 31 luglio e 37 giorni dal 16 settembre al 22 ottobre).Discorso a parte per l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria per le controversie pari o inferiori ai 20mila euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate. La pausa estiva riguarda i termini per la notifica del reclamo e quelli per l’eventuale costituzione in giudizio, ma non i 90 giorni entro cui la mediazione deve concludersi. Dunque, se il termine dei 90 giorni rientra tra il 1° agosto e il 15 settembre, il conteggio dei 30 giorni per la costituzione in giudizio parte, comunque, dal 16 settembre.