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Dal Mef sciolti i dubbi più frequenti per la formazione del Registro revisori

Pubblicato il 13 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Facendo seguito alla circolare n. 34 dell’agosto 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero dell’Economia ha pubblicato, nella sezione dedicata alla revisione legale, le risposte alle principali domande riguardanti i dubbi più frequenti relativi agli adempimenti in agenda per il 23 settembre 2013 circa la prima formazione del registro dei revisori legali. In tutto 22 FAQ, con le quali il Ministero chiarisce le principali fasi della procedura telematica di integrazione delle informazioni relative alla gestione del Registro. Si specifica al riguardo che: possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs n. 39/2010;tutti coloro che sono iscritti al Registro dei revisori contabili hanno diritto all’iscrizione nel Registro dei revisori legali e transitano automaticamente in tale nuovo Registro; solo in un secondo tempo i revisori già iscritti saranno tenuti ad integrare il contenuto informativo del Registro con le ulteriori informazioni richieste dal Dlgs n. 39/2010, senza distinzione fra i “vecchi revisori” (già iscritti alla data del 13 settembre 2012) e quelli nuovi iscritti successivamente a tale data; l’implementazione dei dati nel Registro revisori prevede la fornitura di tutte quelle notizie riguardanti il contenuto informativo del Registro, di quelle strumentali alla tenuta dello stesso, oltre che l'indicazione dell’opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi o inattivi, pena in questo ultimo caso l’attribuzione di sanzioni di cui all'articolo 24 del Dlgs n. 39/2010;per i revisori che non hanno in corso nessun incarico è prevista la possibilità di restare iscritti nell’elenco dei revisori attivi, purchè abbiano intenzione di assumere un incarico di revisione legale nel prossimo futuro. Se ciò non dovesse avvenire per tre anni consecutivi, questi revisori transiteranno d’ufficio nella sezione degli inattivi seguendo le modalità ordinarie; il triennio da prendere in considerazione è – secondo la specifica ministeriale – quello che decorre dal 13 settembre 2013, data di conclusione della prima fase di formazione del Registro.

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