La Ctp di Bergamo, con sentenza n. 28/01/13, nell'annullare gli avvisi di accertamento impugnati dalla curatela fallimentare di una società commerciale, spiega che la sola compilazione delle fatture e la loro trasmissione alla banca per ottenere un finanziamento, anche se indebito, non consente al Fisco di recuperare le imposte.
Le motivazioni:
- per le dirette, i corrispettivi delle cessioni si considerano eseguiti alla data della consegna o spedizione dei beni mobili, per cui la sola emissione della fattura non può giustificare la richiesta
- ai fini Iva, la sola compilazione della fattura non può costituire emissione, poiché la fattura si intende emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
Nello specifico la società, una volta ricevuti gli ordini dai clienti, predisponeva subito la fattura e la inoltrava ad un istituto di credito per ottenere le somme per pagare i fornitori. Nel caso oggetto della controversia, all’esibizione della fattura in banca non aveva fatto seguito l’effettivo compimento dell’operazione; dacché le fatture trasmesse all’istituto bancario, che erano servite sostanzialmente per ottenere risorse finanziarie, non venivano registrate in contabilità, né consegnate al cliente.