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Lecito l’aumento di capitale con conferimento di immobili se il mutuo è stato acceso prima

Pubblicato il 16 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nel definire il ricorso presentato da un socio di una società di capitali, raggiunto da un avviso di rettifica e di liquidazione da parte dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta di registro, la Commissione regionale lombarda, Sezione Brescia – sentenza n. 97/66/2013 – stabilisce che è legittimo l’aumento di capitale con il conferimento di immobili e il successivo accollo del mutuo, nel caso in cui il finanziamento è stato sottoscritto prima dell’acquisto da parte del socio conferente.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il fatto che l’imposta di registro era stata calcolata sulla differenza tra il valore dell’immobile pagato dal socio e il relativo mutuo accollato (valore netto dei beni conferiti), con l’intento da parte del contribuente di ridurre la base imponibile e realizzare un indebito vantaggio fiscale.
La Ctr Lombardia, confermando il parere dei giudici di primo grado, ha sostenuto la tesi del contribuente, condannando il Fisco anche al pagamento delle spese processuali.
Secondo la Commissione regionale, infatti, l’acquisto degli immobili gravati da mutuo da parte del socio era già avvenuto privatamente prima che gli stessi fossero stati conferiti come oggetto dell’aumento di capitale. Dunque, non si può supporre che l’operazione straordinaria sia stata accesa con l’intento di realizzare fini elusivi: l'aumento del capitale sociale è da ritenere lecito in quanto rispettoso sia dell'articolo 1273 del Codice civile che del l'articolo 50 del Dpr 131/1986 e gli effetti contestati sono esattamente uguali a quelli che sarebbero sorti nel caso in cui l’operazione fosse stata realizzata tra il venditore originario e la società
Pertanto - conclude la sentenza - il Fisco non può considerare elusiva qualsiasi operazione che comporti un risparmio fiscale, se è lo stesso legislatore a dar vita ad un ordinamento “nel rispetto del quale è possibile conseguire risparmi tributari evitando inutili e nocive dissipazioni pecuniarie”.

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