La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 37528 depositata il 13 settembre 2013, definisce i confini dell’illecito penale nei casi specifici di crisi economica attraversata da un’impresa.
Sancendo un principio più severo rispetto ai recenti orientamenti dei giudici di merito, che avevano attribuito un peso dal punto di vista penale alla crisi economica attraversata dall’impresa, i Supremi giudici chiariscono che non deve essere attribuita alcuna importanza allo stato di salute economica dell’azienda ai fini della commisurazione delle sanzioni penali: lo stato di dissesto finanziario di un’impresa, infatti, non può essere addotto come motivazioni per evitare la sanzione penale nel caso di omesso versamento dei contributi. Quest’ultimi infatti rappresentano un tributo da pagare sempre, indipendentemente dall’andamento finanziario dell’azienda, non costituendo una parte integrante del salario
A nulla è valsa, così, la difesa dell’impresa che, muovendo dallo stato di salute dell’impresa, aveva sottolineato l’assenza dell’elemento psicologico necessario per la definizione del reato penale.