Con sentenza n. 37580 depositata il 13 settembre 2013, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza con la quale il Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova, aveva applicato la pena stabilita dall’accordo delle parti in capo all’amministratore unico di una Srl per omesso versamento all’erario dell’Iva dovuta sulla base alla dichiarazione annuale; il tutto per il complessivo importo di circa 120mila euro
La sentenza, in particolare, è stata annullata limitatamente alla statuizione relativa alla omessa applicazione della confisca obbligatoria ex articolo 322-ter del Codice penale a seguito dell’impugnazione promossa dal Procuratore della Repubblica presso la Corte territoriale, il quale aveva sollevato doglianza proprio per far valere questa omissione.
I giudici della Terza sezione penale hanno, infatti, rilevato la fondatezza della censura avanzata in sede di legittimità, affermando che la confisca doveva essere disposta anche se il giudice di merito aveva operato in sede di patteggiamento, a nulla rilevando che essa non avesse costituito oggetto dell’accordo delle parti.
Nel patteggiamento, le parti, – si legge nel testo della decisione – non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, “atteso che le suddette misure sono fuori della loro disponibilità, e, nel caso in cui l’accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o a non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell’accordo riguardanti elementi nella disponibilità delle parti”.