La Corte di cassazione, con sentenza n. 38060 del 17 settembre 2013, ha confermato la legittimità di un sequestro probatorio che era stato disposto con riferimento ai supporti informatici di un imprenditore nell'ambito di un'indagine in cui quest'ultimo era coinvolto per frode fiscale in quanto sospettato di aver ricavato un indebito risparmio d'imposta da un trust del quale era titolare.
Nel testo della decisione è stato ricordato come il sequestro probatorio venga ricompreso tra i mezzi di ricerca della prova “proprio in ragione della fisiologica proiezione del mezzo in vista della acquisizione di elementi probatori, onde per qualificare come esplorativo il mezzo, è necessario che lo scandaglio probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare fondali fattuali non emersi in precedenza”.