Il Consiglio nazionale del Notariato, in una nota diffusa in data 18 settembre 2013, riprendendo la posizione espressa dal ministero della Giustizia (nota n. 118972 dell’11 settembre 2013, successivamente integrata il 13 settembre), rilascia una importate precisazione per ciò che riguarda le Società a responsabilità limitata semplificate costituite dopo l’entrata in vigore del Dl n. 76/2013.
L’importante chiarimento reso è che le Srls possono essere costituite anche senza che vi sia stata la modifica del "modello standard" di atto costitutivo come previsto dal Dm n. 138/2012.
Si ricorda che la fattispecie societaria della Srls è disciplinata dall’articolo 2643-bis del codice civile e che con il Decreto lavoro n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013, tale articolo ha subito diverse modifiche.
Relativamente alle clausole dell’atto costitutivo standard è stata ribadita la loro inderogabilità, con la conseguenza che la disposizione riguardante il "modello standard" di atto costitutivo emanato con il Dm 138/2012, nel vigore della previgente versione dell'articolo 2643-bis del codice civile è da considerarsi superata.
Data la proclamata inderogabilità del modello standard è sorto, dunque, il dubbio se la stipula di atti costitutivi di Srls fosse da considerarsi impedita fino all’emanazione di una nuova edizione del Dm recante il modello standard
Il Notariato ha sciolto ogni dubbio al riguardo dando risposta negativa. Si legge nella nota che é possibile procedere fin d'ora al ricevimento di atti costitutivi di Srls “con immediata utilizzazione del modello standard di cui al Dm 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il Dl 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse”.