L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30 del 19 settembre 2013, fornisce alcune risposte ai principali quesiti relativi all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
Nel documento di prassi vengono ufficializzate molte delucidazioni già rese, soprattutto con riguardo all’allargamento delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.
Si specifica che coloro che nel corso del 2012 hanno visto cessare la loro attività prevalente in corso d’anno, con continuazione della sola o più attività secondarie, potranno attuare la non applicazione dello studio di settore a causa di un “non normale svolgimento dell’attività” ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della Legge n. 146/1998, che appunto prevede la non applicazione dello studio di settore.
In questa circostanza, però, i contribuenti dovranno compilare ugualmente il modello dati rilevanti ai fini dello studio di settore relativo alla loro attività prevalente, indicando nel quadro “Note aggiuntive” dello studio la situazione particolare che si è subita nel corso dell’esercizio, al fine di poter far emergere la specifica causa di esclusione in cui gli stessi soggetti sono rientrati.
Analogamente, si fanno rientrare tra i casi di non normale svolgimento dell’attività, per cui è applicabile l’esclusione dallo studio di settore, anche tutte quelle attività d’impresa o di lavoro autonomo che nel corso del 2012 hanno subito circostanze particolari, quali: danni causati dagli eventi sismici che direttamente o indirettamente hanno portato alla cessazione dell’attività, danni apportati alle scorte di magazzino con conseguente sospensione del ciclo di produzione, impossibilità di accedere ai locali perché all'interno di aree di divieto assoluto di accesso.
Dunque, oltre che agli eventi sismici veri e propri che hanno interessato alcune regioni d’Italia nel 2012, la circolare sembra riferirsi a tutti gli eventi calamitosi, anche futuri, per i quali appunto si vuole definire ora un parametro di riferimento.
Vengono, poi, confermate tutte le difficoltà legate alla congiuntura economica e, con riferimento agli ex minimi (coloro che sono usciti dal regime agevolato nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2011), viene condivisa la soluzione proposta secondo cui deve essere riconosciuta la possibilità concessa ai suddetti contribuenti di non compilare il nuovo quadro “T-congiuntura economica”, segnalando tale comportamento nel campo annotazioni di Gerico, in modo da poter usufruire ugualmente dei correttivi anticrisi, approvati con Dm 23 maggio 2013.