Il regime fiscale e previdenziale delle Stp è al centro della circolare n. 34 del 19 settembre 2013 redatta dall’Irdcec, l’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Dal punto di vista civilistico la Stp - società tra professionisti - era stata trattata dalle pregresse circolari 32/IR e 33/IR di luglio 2013.
Si premette che sull’oggetto della nuova circolare, il regime fiscale e previdenziale, la normativa non fornisce alcuna indicazione.
Pertanto, l’Irdcec propone degli “spunti interpretativi utili ad una prima ricostruzione dei profili” fiscali e previdenziali, in attesa del doveroso intervento legislativo in merito.
L’argomentazione dell’istituto parte dalla comparazione con la società di ingegneria, che l’agenzia delle Entrate fa rientrare nella sfera del reddito d’impresa, e con quella degli avvocati, che per l’Agenzia rientra nell’ambito del reddito autonomo.
In sintesi, viene ritenuto che la natura del reddito prodotto dalla società, ed il conseguente trattamento dei soci, sia da ricondurre a quella di reddito di lavoro autonomo, come per quelle degli avvocati, con l’utile attribuito ai soci per trasparenza.
Quanto ai soci non professionisti che esercitano attività di impresa, il loro reddito sarà trattato considerando la partecipazione alla società tra professionisti tra i beni della stessa.