Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 2 settembre 2013, interviene in merito alla risoluzione di un rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo senza il rispetto dell'obbligo di repechage.
Il caso riguarda un dipendente, che effettuava servizio di portierato, licenziato per cessazione del contratto di appalto e non ricollocato dall'azienda per mancanza di posizioni negli altri appalti.
Riconosciuta la validità della motivazione che ha portato al licenziamento, è evidenziato però nel contempo all'azienda di non aver portato adeguate argomentazioni in merito al rispetto dell'obbligo di repechage.
Nell'esaminare il fatto secondo il nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il giudice puntualizza come la non applicazione dell'obbligo di repechage è estranea al concetto di “fatto posto a fondamento del licenziamento”. Non si applica pertanto la reintegrazione sul posto di lavoro, ma il pagamento di un'indennità risarcitoria, quantificata nel caso in esame in 12 mensilità, visto che – anche se tardivamente – era stata proposta al dipendente una nuova occupazione.