La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013, ha stabilito che addurre ragioni organizzative, al fine di giustificare il demansionamento unilaterale del lavoratore, non è ammissibile, neanche quando questo comportamento sia diretto ad evitare l'azione estrema del licenziamento.
La Corte cita l'art. 2103 del codice civile, mettendo in evidenza come lo ius variandi di cui gode il datore di lavoro può essere esercitato solo affidando al lavoratore mansioni compatibili con il livello di inquadramento e con la professionalità acquisita.
Nel caso specifico, si è accertato che tale compatibilità non sussisteva, in quanto le nuove mansioni avevano perso completamente i caratteri di autonomia e di responsabilità, che invece sussistevano nello svolgimento delle precedenti mansioni.
In conclusione, il datore di lavoro deve verificare che il dipendente non possa essere ricollocato in mansioni equivalenti e il demansionamento diretto ad evitare il licenziamento diviene possibile solo nel caso in cui sia espresso il consenso da parte del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori.