Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 27 del 20 settembre 2013, risponde ad un'istanza dell'Assosom con la quale si chiedeva se la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dovesse essere applicata anche qualora il licenziamento fosse effettuato da un'agenzia di somministrazione nei confronti dei propri dipendenti sia diretti che inviati in missione presso imprese utilizzatrici aventi sedi nel territorio nazionale. Questo alla luce della modifica apportata dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012 alla disciplina prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966.
Il Ministero risponde che “non risultano disposizione che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione”. Sempre che sussistano i requisiti dimensionali (più di 15 lavoratori per unità o più di 60 su scala nazionale). Richiamando la circolare n. 3 del 2013, il Ministero ricorda che i lavoratori somministrati che non rientrano nell'organico dell'utilizzatore non rientrano nel conteggio per il raggiungimento di tali requisiti.
L'interpello n. 26, del 20 settembre 2013, risponde invece alla richiesta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che chiedeva se la tipologia del lavoro intermittente potesse essere utilizzata per la figura di addetto all'attività di inventario, incaricato al conteggio di prodotti e colli, stoccati o esposti in vendita, mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature fornite dal datore di lavoro.
Affermativa in questo caso la risposta del Ministero, motivata con l'equiparazione delle figure degli addetti agli inventari alle figure dei “pesatori, magazzinieri, dispensiere ed aiuti”, previste dalla tabella allegata al RD n. 2657 del 1923, sempre che risultino incaricati di “espletare una attività consistente nel conteggio di prodotti secondo le direttive ricevute dal coordinatore, in occasione della redazione del bilancio ovvero della chiusura del trimestre e dell’anno solare e/o fiscale”.