Con la sentenza n. 21564 depositata il 20 settembre 2013, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva annullato un avviso di liquidazione per imposta ipotecaria e catastale asseritamente dovuta a titolo suppletivo in relazione alla trascrizione di una sentenza. La sentenza, che recava autenticazione giudiziale della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata con la quale era stato convenuto il trasferimento di un immobile, era stata originariamente sottoposta al solo prelievo della tassa di registro in misura fissa.
Il Fisco aveva impugnato la decisione di merito ritenendo che i giudici tributari avessero erroneamente giudicato l'atto impositivo come privo di congrua motivazione quando, per contro, “offriva sufficienti elementi perché il contribuente potesse svolgere efficacemente le proprie difese”.
Questa argomentazione, tuttavia, non ha convinto la Suprema corte la quale, aderendo a quanto già esposto dalla Commissione regionale, ha sottolineato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
E questi elementi conoscitivi – si legge nel testo della decisione - “devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”.