Notizia

La violazione del contraddittorio porta alla nullità

Pubblicato il 23 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Ctr Lombardia, con la sentenza 82/33/2013 depositata il 7 giugno 2013, ha rimarcato l’obbligatorietà del rispetto del contraddittorio nelle controversie tributarie.
La questione ha riguardato un ricorso in Ctp da parte di una contribuente che aveva chiesto, con regolare istanza, la trattazione pubblica. Pur tuttavia, la Ctp aveva emesso sentenza favorevole al Fisco senza dare avviso della data di udienza alla ricorrente o ai difensori.
Ciò decreta la nullità della sentenza di primo grado per carenza di contradditorio.
Il giudice, spiega la Ctr, non può decidere senza aver sentito le parti, perché violerebbe il diritto alla difesa, principio sancito dall'art. 24 della Costituzione: “ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti”.
Infatti, la parte ricorrente non è stata messa in grado di discutere e illustrare le sue ragioni in udienza, né conseguentemente ha potuto presentare memorie integrative o depositare documenti, entro i termini previsti, prima della udienza.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).