La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con la sentenza 89/02/2013, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente che aveva avanzato richiesta di rimborso di parte dell'imposta di registro versata in conseguenza dell'acquisto di un immobile destinato all'ampliamento di un'abitazione che aveva acquistato anni prima con le agevolazioni prima casa.
All'istanza di rimborso, il contribuente si era visto opporre dall'amministrazione un silenzio-rifiuto; per questo aveva adito i giudici tributari.
Nel corso del giudizio di merito, l'amministrazione finanziaria aveva dedotto che il rimborso non poteva essere effettuato in quanto il contribuente, in sede di rogito notarile, non aveva richiesto l'applicazione delle agevolazioni, né dichiarato di possedere i requisiti; inoltre, anche successivamente – aveva evidenziato il Fisco - lo stesso non aveva provveduto a sopperire a queste mancanze attraverso l'integrazione dell'originario atto di acquisto.
Di diverso avviso la Commissione di Bolzano la quale, richiamando la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 38/E/2005, ha accolto il ricorso del contribuente e considerato solo formale, nonchè priva di supporto normativo, la pretesa di richiedere la sottoscrizione di un successivo atto integrativo redatto con le medesime formalità giuridiche del primo, o con atto notarile, per comprovare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi delle agevolazioni.