Notizia

Il dolo specifico del commercialista nella sottrazione fraudolenta è più facile da dimostrare

Pubblicato il 24 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Terza sezione penale della Cassazione - sentenza n. 39079 del 23 settembre 2013 - ha ritenuto lecito il provvedimento di sequestro preventivo del Gip verso un commercialista che ha messo in atto una complessa operazione per evadere le tasse (per 4 milioni di euro) sul proprio reddito.
Il professionista, per sottrarre la garanzia patrimoniale all’Erario, aveva ceduto immobili a una Srl per poi attribuire quote della stessa alla sua convivente.
In sintesi, gli elementi costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000) sono: il dolo specifico, profilo psicologico, ossia il fine del sottrarsi al pagamento, e una condotta fraudolenta, profilo materiale, ai fini di vanificare l’esito dell'esecuzione tributaria coattiva (riduzione della capacità patrimoniale) "la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare".
Nel caso esaminato, la Cassazione ha sottolineato che è semplice dimostrare il dolo specifico, poiché si tratta di “un professionista ben consapevole del significato dell'obbligazione tributaria, dei suoi presupposti e dell'eventualità del suo accertamento successivo con la conseguente attività riscossiva da parte dell'Erario e dei suoi agenti”.
Non rileva, inoltre, il momento storico dell’accertamento: l'anteriorità del passaggio di proprietà rispetto alla riscossione coattiva, attuato dal professionista per evitare proprio l’azione del Fisco, evidenziato dalla difesa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).