L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 24 settembre 2013, affronta il problema della correzione degli errori commessi dai contribuenti in sede di imputazione in bilancio delle voci di costo e ricavo di competenza dell’esercizio derivanti proprio dalla mancata applicazione del principio di competenza.
Si ricorda che tale principio è stato considerato inderogabile dal legislatore (art. 109, comma 1 del Tuir) proprio per evitare che il contribuente possa arbitrariamente imputare, in un periodo d’imposta o in un altro, gli elementi reddituali positivi e negativi.
L’eventuale errore commesso non è, però, impossibile da rettificare.
Con il nuovo documento di prassi, il Fisco evidenzia come ogni errata imputazione di un costo o di un provento può sempre essere corretta: è possibile sempre ripristinare la corretta competenza fiscale di un componente positivo o negativo di reddito anche nel caso in cui tali errori abbiano già prodotto le loro conseguenze fiscali.
Anche un errore già fissato nel bilancio di esercizio può essere sanato a prescindere dal fatto che dalla sua correzione possa derivare una maggiore o minore imposta dovuta: l’eventuale mancata deduzione può essere recuperata come, pure, può essere applicata una maggiore tassazione.
Ciò che evidenzia la circolare n. 31/E è che i contribuenti, nel corretto rispetto dei principi contabili nazionali o internazionali, in presenza di una contabilizzazione di un errore, devono procedere alla correzione dello stesso per evitare che il componente reddituale erroneamente contabilizzato possa assumere rilevanza fiscale nell’anno in cui lo sbaglio è stato commesso. Pertanto, il costo non dedotto oppure il ricavo non tassato devono essere riportati nell’esercizio di corretta competenza fiscale, secondo modalità ben precise.
Specifica l’Agenzia che la correzione degli errori contabili (diversi da quelli che rendono nulla la delibera assembleare di approvazione del bilancio) “deve essere effettuata imputando al conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dallo stesso”.
In particolare, dunque, la rettifica interesserà le voci straordinarie di contro economico, quali la voce E20 o E21, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali. Per gli Ias adopter, invece, la regola generale vuole che la correzione venga effettuata retroattivamente nel primo bilancio pubblicato dopo la scoperta dell’errore e la rettifica per la correzione dell’errore contabile deve essere imputata nello stato patrimoniale.