Sì terrà il 28 settembre 2013, a Mestre, il convegno dei notai del Triveneto, che vedrà la presentazione, tra gli orientamenti in materia di atti societari edizione 2013, di quello dedicato alle società tra professionisti (legge 183/2011). La disamina affronta tutte le questioni da cui emergono incertezze.
Dal lavoro del notariato, un’importante interpretazione sulla pluralità o meno dei soci: la Stp può essere costituita come Spa o Srl unipersonale. Non trattandosi di un modello societario sui generis, infatti, la nuova tipologia di società rientra nelle “ordinarie”, restando soggetta alla disciplina legale del modello societario adottato. Rimangono ferme, comunque, le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al particolare oggetto.
Nella ragione sociale si dovrà specificare il modello societario (Snc, Sas, Srl, Sapa, Spa, cooperativa), poiché non è sufficiente l'indicazione “società tra professionisti”, che pure è obbligatoria. Quanto all'oggetto sociale, si ricorda che deve essere esclusivamente limitato all'attività professionale (o attività strumentali all'esercizio della professione), tuttavia nelle società multidisciplinari, può non essere individuata l'attività prevalente, poiché l'indicazione non è né necessaria, né obbligatoria.
Secondo i notai del Triveneto, il vincolo della partecipazione dei soci a una sola Stp è da applicare non solo ai soci professionisti ma anche ai soci finanziatori.