Con la nota n. prot. 5727 del 23 settembre 2013, pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto assicuratore, il direttore generale, Agatino Cariola, fornisce ulteriori precisazioni in materia di Durc.
Si rammenta che le novità più importanti relative alla disciplina del Documento di regolarità contributiva sono state introdotte dalla Legge n. 98/2013 e sono entrate in vigore dal 21 agosto 2013. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al riguardo è intervenuto con la circolare esplicativa n. 36/2013, a cui l’Inail fa integrale rinvio.
Le più importanti novità sul Durc si riferiscono ai contratti pubblici. A tal proposito si precisa che il periodo di validità del Durc è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati: per i contratti pubblici di lavori e servizi; ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale; per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014.
Altra novità riguarda, poi, le stazioni appaltanti. Sempre con riferimento ai contratti pubblici, i 120 giorni di validità dei Durc acquistati da queste ultime, per la verifica della dichiarazione sostitutiva, decorrono dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio.
Ne consegue il fatto che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il Durc rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto oltre che per i contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Per adempiere a tal obbligo, l'Inail ha ritenuto necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.