Si iniziano a delineare le fasi dell'operazione di voluntary disclosure dei capitali detenuti illegalmente all'estero e per i quali non sono state versate le imposte di competenza.
Ad integrazione della circolare n. 25, del 31 luglio 2013, avente come oggetto “Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2013 – Indirizzi operativi”, sono stati anticipati alcuni aspetti della nuova procedura, che prevede una prima fase caratterizzata dall'anonimato, in cui il professionista o l'intermediario incaricato dai propri clienti può verificare presso Ucifi tutti gli elementi necessari per un rientro volontario del capitale.
Si passa poi alla fase di autodenuncia, durante la quale gli Uffici valuteranno la domanda, che non sarà più anonima, sulla base di requisiti soggettivi e oggettivi. Si evidenzia la necessità della tempestività dell'autodenuncia, che dovrà avvenire prima che si sia dato corso a verifiche o che si siano ricevuti questionari.
Resta da precisare quali saranno e come saranno applicati nel concreto i meccanismi premianti, introdotti dall'art. 7 del Dlgs n. 472/1997, che sembra si intendano applicare a favore di chi aderirà alla volontaria disclosure, nonché come si intenda procedere con l'applicazione della normativa antiriciclaggio, laddove è prevista la segnalazione di operazioni sospette da parte di professionisti e intermediari che, nella nuova procedura di rientro dei capitali, potrebbero essere invece coinvolti a sostegno del contribuente che decide di collaborare con il Fisco italiano.
Imposte e interessi su tutte le annualità accertabili restano a carico del contribuente.