Con sentenza n. 22130 depositata il 27 settembre 2013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano annullato l'atto impositivo notificato ad una società contribuente per rettificare l'Iva che quest'ultima aveva detratto con riferimento alle prestazioni ricevute da altra società a lei collegata.
L'ufficio finanziario aveva ritenuto che l'Iva relativa alle operazioni poste in essere fosse indetraibile in considerazione della rilevata antieconomicità delle stesse.
In presenza di operazioni antieconomiche – avevano, tuttavia, rilevato i giudici tributari - l'amministrazione può contestare l'imposizione diretta ma non estendere detta contestazione anche all'Iva, salvo che non si tratti di operazioni inesistenti, di sovrafatturazioni o di un contesto di abuso del diritto.