Le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e inserite nel processo verbale di constatazione non hanno, in sede di processo tributario, natura di prova testimoniale; le stesse costituiscono “mere informazioni” acquisite nell'ambito di indagini amministrative che possono essere utilizzate “quando abbiano trovato riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte”.
E' il principio sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 22519 depositata il 2 ottobre 2013 e con cui è stata ribaltata la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva considerato le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di finanza insufficienti per contestare una falsa fatturazione senza, tuttavia, tenere in debita considerazione gli ulteriori riscontri oggettivi che erano stati rinvenuti nel corso delle operazioni di verifica.