Le disposizioni del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013, che ha apportato modifiche al decreto attuativo della Tobin tax del 21 febbraio 2013, entrano in vigore dal 5 ottobre 2013.
Con la revisione adottata, la tassazione sulle transazioni finanziarie si paga anche sull’acquisto di derivati e sugli scambi azionari ad alta frequenza.
Per quanto riguarda i derivati, la Tobin tax è entrata in vigore con le operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2013 e il primo versamento dell’imposta è previsto per il 16 ottobre. Dal 5 ottobre, invece, la tassazione debutta per le operazioni che sono svolte dopo tale data. Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24. Per coloro che non sono residenti in Italia e, dunque, sprovvisti di un conto corrente nel nostro Paese, il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, secondo quanto previsto con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.
Affinchè lo strumento derivato sia soggetto all’imposta sulle transazioni finanziarie, il suo sottostante o il suo valore di riferimento deve essere composto per più del 50% dal valore di mercato di azioni, ottenuto applicando i calcoli di cui all’articolo 7 del decreto del 21 febbraio 2013, così come modificato dal più recente provvedimento ministeriale.
In base a quest’ultimo, inoltre, sempre per i derivati che prevedono la consegna fisica del titolo sottostante, cambieranno anche le regole di determinazione del valore delle transazioni. La Tobin tax è dovuta in misura fissa crescente, seguendo gli scaglioni che sono previsti dalla tabella 3 allegata alla legge di Stabilità 2013, variando tra un minimo di 0,01875 euro fino ad un massimo di 200 euro.
Si deve ricordare, infine, che in base al nuovo provvedimento correttivo della Tobin tax (articolo 2), le modifiche alla tassazione relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito diventeranno operative solo dal 1° gennaio 2014.