Con la sentenza n.22692, depositata il 4 ottobre 2013, la sezione tributaria civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un contribuente ed evidenzia la possibilità di correggere errori materiali e solo formali anche in sede contenziosa.
Il caso riguarda un avviso di accertamento emesso per il recupero di un credito d'imposta che, per gli Uffici, non era dovuto. In sede di contenzioso, sia l'Agenzia che il contribuente riconoscono che si è trattato di un “mero errore materiale” dovuto all'utilizzazione nel modello F24 di un codice errato al posto di quello esatto.
I giudici della Corte cassano la decisione della Commissione regionale, secondo la quale l'erronea indicazione del codice tributo poteva essere sanata solo attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, e precisano che il contribuente, anche in sede contenziosa, può provvedere a rettificare errori materiali e solo formali, “in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa”, inducendo l'Agenzia a prendere atto dell'errore e ad annullare l'atto impugnato.