La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza 68/01/2013, depositata il 7 agosto 2013, ha stabilito che il preliminare di vendita di particelle fondiarie non registrato e, quindi, privo di data certa non impedisce la rettifica sulla plusvalenza immobiliare.
Le particelle fondiarie erano state alienate da due persone fisiche ad una società, che aveva pagato una cifra di poco inferiore ai due milioni e mezzo di euro e in seguito aveva ricevuto un avviso di rettifica ai fini dell'imposta di registro, definito in adesione con una rideterminazione pari a poco meno di 3,2 milioni di euro.
In seguito, agli alienanti sono stati notificati due avvisi di accertamento, ove si prevedeva una plusvalenza tassabile, ai fini Irpef, di quasi 370 mila euro e relativa maggiore imposta di poco inferiore a 97 mila euro. Gli avvisi di accertamento sono stati poi impugnati davanti alla Commissione tributaria di I grado di Trento, che accoglieva il ricorso.
L'Agenzia delle entrate presenta ricorso alla Ctr, che l'accoglie, dal momento che l'accertamento della plusvalenza sulla base del valore di mercato del terreno è una presunzione e non un indizio, che può essere vinta solamente dalla prova contraria di un prezzo inferiore.