L'automatica sottopozione ad Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni dallo stesso esercitate, rende vana l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui “il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'Irap divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”.
Ed infatti, anche se la presenza di solo un dipendente può costituire indizio di “stabile organizzazione”, in ogni caso, deve essere escluso ogni automatismo dipendente-soggezione a Irap, in quanto la concreta valutazione spetta sempre al giudice di merito.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 22020 depositata il 25 settembre 2013 nell'ambito di una vicenda in cui l'agenzia delle Entrate aveva impugnato, in sede di legittimità, la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva riconosciuto, ad una lavoratrice autonoma, la spettanza del rimborso Irap.
Nello stesso senso, altra decisione depositata in pari data sempre dalla Corte di legittimità, la n. 22022.