Dopo la pubblicazione del provvedimento agenziale n. 2013/94908 del 2 agosto, con cui il direttore delle Entrate ha definito le modalità tecniche e la tempistica per la comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (c.d. spesometro) sono stati sollevati alcuni dubbi da parte delle associazioni di categoria e software house, che richiedono ora un intervento chiarificatore da parte della stessa Amministrazione finanziaria.
Tale provvedimento, pur avendo come obiettivo quello di predisporre regole di carattere formale, che grazie all’unificazione della modulistica avrebbero dovuto alleggerire gli obblighi di comunicazione a carico dei contribuenti, in effetti ha evidenziato l’esistenza di alcune sovrapposizioni negli adempimenti tanto da richiedere ora o ulteriori specificazioni oppure uno slittamento dei termini previsti per le attuali scadenze.
I dubbi riguardano in particolar modo le comunicazioni black list. L’unificazione della modulistica ha reso obbligatorio l’uso del nuovo modello anche per le operazioni rilevanti nei confronti di questi Paesi. Pertanto, ora il modello e le specifiche tecniche da utilizzare sono quelli dettati dal provvedimento del 2 agosto, mentre per quanto riguarda i termini e i periodi di riferimento per l’invio dei dati restano valide le indicazioni contenute nel Dm 30 marzo 2010. Tutto ciò potrebbe far pensare ad una unificazione delle due comunicazioni. Ma, in effetti, è bene tenere a mente che le esclusioni previste per le suddette comunicazioni devono essere considerate valide anche ai fini dello spesometro. Così, le operazioni di importo non superiore a 500 euro, come non rientrano nel campo delle black list per ovvie finalità di semplificazione previste dal Dl n. 16/2012, allo stesso modo, devono essere considerate escluse dallo spesometro.
Analogamente, anche per le altre semplificazioni pensate relativamente alle operazioni di noleggio, alle comunicazioni dei beni dati in godimento ai soci e finanziamenti all'impresa e a quelle specifiche da parte degli operatori economici italiani che effettuano acquisti da soggetti con sede a San Marino senza addebito di Iva, sono sorti dubbi non solo circa l’unificazione della modulistica da adottare, ma anche sul rispetto del termine fissato per lo spesometro: quest’ultimo infatti è già stato slittato al 12 novembre 2013, mentre per quanto riguarda la comunicazione per i beni ai soci o familiari dell'imprenditore è fissata al prossimo 12 dicembre.
Il confronto su un eventuale rinvio dei termini resta aperto, così come pure viva è la speranza che presto l’Agenzia intervenga a dirimere ogni dubbio al riguardo.