Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del Dl n. 76/2013, dal 1° ottobre è operativa la nuova riforma dell’apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato professionalizzante (anche detto contratto di mestiere) è quello che consente di assumere lavoratori tra i 18 e 29 anni di età, per la durata di massima di tre anni o di cinque nel caso di artigiani.
Il testo di legge aveva assegnato alla Conferenza Stato Regioni il compito di definire apposite linee guida in grado di omogeneizzare la disciplina nazionale sull’offerta formativa pubblica di questa particolare tipologia contrattuale: il tutto entro il 30 settembre 2013.
In assenza della definizione di queste nuove linee guida, era contemplata, in via sussidiaria, l’applicazione di un pacchetto alternativo di norme.
Ciò è quanto effettivamente accaduto. Infatti, non essendo state adottate entro i termini previsti le linee guida di competenza della Conferenza, sono ora in vigore le regole sussidiarie previste dal Decreto lavoro.
Si tratta ovviamente di norme molto più semplici, che non modificano radicalmente la struttura del contratto anche in virtù del fatto che, negli ultimi anni, lo stesso è già stato oggetto di notevole semplificazione.
I campi di intervento delle nuova disciplina sono quelli che riguardano il piano formativo (documento firmato da entrambe le parti al momento di avvio del periodo di apprendistato), la registrazione della formazione e della qualifica professionale e l’individuazione della regione dove far avvenire la formazione nel caso di imprese multilocalizzate.