La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 22568 depositata il 2 ottobre 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accertato l'illegittimità del licenziamento disposto da un datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto ritenendo che l'assenza per malattia di quest'ultimo era dovuta alla condotta di mobbing su di lui esercitata attraverso sanzioni disciplinari spropositate, richiami ingiustificati e visite fiscali a raffica.
Poiché le assenze del dipendente per malattia erano imputabili alla responsabilità del datore di lavoro – avevano rilevato gli organi giudicanti nel merito - ne conseguiva la loro irrilevanza ai fini del calcolo del periodo di comporto.
La società datrice è stata condannata alla reintegrazione del lavoratore nonché al risarcimento dei danni per ingiusto licenziamento.