Notizia

Legittimo chiedere per iscritto nuove mansioni

Pubblicato il 14 ottobre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21922 del 25 settembre 2013, respinge il ricorso presentato dalla società datrice di lavoro e annulla il licenziamento ad una dipendente che aveva chiesto un ordine scritto di assegnazione dei nuovi incarichi da svolgere.

Nel confermare il giudizio della Corte di appello, i giudici di Cassazione respingono le motivazioni sostenute dal datore di lavoro, secondo il quale il lavoratore può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione non rispondente alla qualifica rivestita nell'ambito di quella di appartenenza, senza che il dipendente sia autorizzato a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un “eventuale avallo giudiziario che, peraltro, puo' essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli e' tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex articoli 2086 e 2104 cod. civ. Da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'articolo 41 Cost.”.

Nella sentenza si evidenzia che la lavoratrice non si è rifiutata “tout court” di eseguire la prestazione, ma ha solo chiesto un ordine scritto di assegnazione dei nuovi compiti. Pretesa legittima, viste le possibili responsabilità e le conseguenti implicazioni negative per la lavoratrice in caso di esecuzione errata di compiti estranei alle mansioni di impiegata amministrativa cui la stessa era adibita.

Non si evince pertanto intrinseco contrasto tra l'adozione della forma scritta nell'assegnazione di nuovi compiti al dipendente e e i poteri direttivi e organizzativi spettanti al datore di lavoro.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).