Con la sentenza n. 23123, dell'11 ottobre 2013, la Corte di Cassazione stabilisce che in caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni da parte dell'intermediario, non trova applicazione il cumulo giuridico previsto dall'articolo 12 del D.Lgs n. 472/1997 ma il cumulo materiale. Il caso riguarda un imprenditore soggetto a sanzioni per non aver presentato 70 dichiarazioni dei redditi dei propri dipendenti: l'Agenzia delle entrate provvedeva ad applicare tante sanzioni per quanti erano i file, calcolando ciascuna sanzione tenendo in considerazione il cumulo giuridico delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni. I giudici di Cassazione specificano che, nel caso di specie, non trova applicazione il cumulo giuridico, ma il concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni o omissioni, “senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dell'art. 81 cpv. cod. pen. in tema di continuazione tra reati" vista la differenza tra reato e illecito amministrativo. Non si applica l'istituto della continuazione in caso di omessa presentazione nei termini di diverse e autonome dichiarazioni di sostituti d'imposta, essendo applicabile solo qualora risultino violate le norme sanzionatorie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie. Trattandosi, inoltre, di una pluralità di sanzioni, e non di un'unica, non si applica l'art. 10 della legge n. 689/1981.