Il Dl n. 138/2011 (art. 2, comma 36 septiesdecies) introduce l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a soci/familiari che effettuano finanziamenti nei confronti dell’impresa e prevede un’azione di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate di “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”. La norma istitutiva del nuovo obbligo di comunicazione adotta una locuzione generica che sotto intende che gli apporti finanziari che rilevano ai fini del controllo sono solo quelli effettuati verso le imprese intese nella loro veste collettiva e non, invece, verso le imprese individuali.
Tuttavia, con l’emanazione del provvedimento direttoriale n. 94904 del 2 agosto 2013, che ha fissato il termine per le suddette comunicazioni finanziarie all’Anagrafe tributaria al 12 dicembre 2013 (per i finanziamenti ricevuti nell’anno 2012), è sorto qualche dubbio interpretativo. La perplessità sorge per un eccesso di delega da parte del citato provvedimento direttoriale, che ha espressamente previsto che i soggetti obbligati alla comunicazione sono “i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva”.
Al riguardo è, quindi, doverosa una precisazione: l’evidente conflitto tra le due norme deve essere risolto a favore di quella che si presenta come norma di rango primario che non ammette interpretazioni estensive (Dl n. 138/2011), piuttosto che a favore di un provvedimento emanato solo con lo scopo di definire "modalità e termini" della norma primaria. Ne consegue che l’obbligo di comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria dei finanziamenti ricevuti da familiari non ricade sugli imprenditori individuali. Quest’ultimi, dunque, non possono neanche essere sanzionati per omessa comunicazione.