Con la risoluzione n. 68, del 16 ottobre 2013, l'Agenzia delle entrate interviene in materia di plusvalenza e perdita sistematica. Il caso affrontato riguarda un'istanza di disapplicazione presentata da una società che realizza nel 2010 una plusvalenza e chiude in positivo il bilancio dell'esercizio 2010. Con la rateizzazione in cinque anni della plusvalenza, la dichiarazione chiude in perdita e vede l'applicazione di quanto previsto dal DL n. 138/2011 in materia di società in perdita sistematica. L'Agenzia precisa che si può disapplicare automaticamente la disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica qualora gli effetti fiscali connessi alla scelta di rateizzare la plusvalenza siano sterilizzati non solo con riferimento al periodo di imposta in cui avviene il realizzo, ma anche in quelli successivi ai quali viene attribuita la quota parte della plusvalenza realizzata. La soluzione prospettata dagli Uffici prevede che la società istante determini il risultato di periodo di riferimento per l'applicazione della disciplina del DL 138/2011:
- per il periodo d’imposta in cui viene realizzata la plusvalenza (2010), incrementando il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR;
-per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.