È rivolta ai titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata la rivalutazione civilistica e fiscale dei beni di impresa e delle partecipazioni, disposta con il ddl Stabilità. La rivalutazione fiscale si realizza con il pagamento della sostitutiva pari al 16% - 12% in caso di beni non ammortizzabili (terreni) - del maggior valore dei beni rivalutati. Andrà versata in tre rate annuali con le medesime scadenze delle dirette. Non potranno essere oggetto della rivalutazione gli immobili merce che sono destinati alla vendita e le rimanenze. Per i soggetti in contabilità semplificata, la rivalutazione sarà possibile solo per i beni iscritti nel registro beni strumentali che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 2012, e andrà evidenziata in apposito prospetto bollato e vidimato. I maggiori valori attribuiti ai beni ed alle partecipazioni saranno riconosciuti, ai fini della deducibilità, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione.
Con la legge di Stabilità 2014 dovrebbe essere riaperta anche la possibilità per società di capitali, società di persone ed enti commerciali che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo scaturita da un'operazione straordinaria neutrale o traslativa, di affrancare i maggiori valori contabili impliciti nelle partecipazioni di controllo, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva sempre del 16%.
Altre misure sono attese in un decreto collegato alla legge di stabilità in lavorazione e presto all’esame del CdM.