Secondo la Corte di cassazione – ordinanza n. 23690 del 18 ottobre 2013 - la notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 “non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda”; ciò in quanto manca una specifica previsione normativa in tal senso, e restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa tanto in via amministrativa con il ricorso all'autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge.
La decisione si pone in apparente contrasto con quanto recentemente statuito dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della decisione n. 18184 del 29 luglio 2013 ed in cui era stato affermata la nullità, in assenza di motivi di particolare urgenza, dell'accertamento fiscale emesso dall'ufficio prima del termine di 60 giorni a far data dal rilascio del verbale di conclusione delle operazioni di verifica.