La Commissione tributaria regionale Lazio, con sentenza 309/29/2013 depositata il 26 settembre 2013, evidenzia che, in merito al regime in tema di dividendi a persone fisiche detentrici di partecipazioni qualificate, gli utili distribuiti concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio limitatamente al 40% del loro ammontare (art. 47 del Tuir), così come in materia di tassazione della persona fisica esercente attività di impresa, l'art. 59 del Tuir statuisce che i dividendi, relativi a qualsiasi tipo di partecipazione, concorrono a formare il reddito imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare percepito.
Il fatto nasce da un accertamento nei riguardi di un socio di srl, conseguente ad un accertamento che era stato inoltrato antecedentemente alla società.
Sulla base dell'accertamento compiuto nei confronti della società e basato sugli studi di settore, è stato attribuito al socio (unico) il 100% dei maggiori ricavi già contestati alla società e quest'ultimo è stato appunto raggiunto da relativo avviso, che ha impugnato davanti alla Ctp di Roma, la quale lo ha a sua volta respinto.
Presentato ricorso alla Ctr Lazio, questa ha reputato che in tal caso opera la previsione ex art. 47 del DPR 917/86, che afferma che gli utili distribuiti in qualsiasi forma concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo, limitatamente al 40% del loro ammontare.