Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 24016 del 23 ottobre 2013 – è da considerare “antieconomico” il comportamento del professionista che dichiari un reddito particolarmente basso rispetto ai costi sostenuti per il personale dipendente e ai compensi corrisposti a terzi.
E di fronte all'antieconomicità di questo comportamento, va considerato legittimo l'accertamento fiscale che venga attivato sulla base degli studi di settore.
Nel caso esaminato, la Suprema corte di legittimità ha ritenuto di dover aderire alle conclusioni rese dal giudice di appello il quale aveva rilevato il valore significativo assunto, sul piano indiziario e presuntivo, dal comportamento antieconomico del contribuente, “concretatosi nella dichiarazione, da parte del medesimo, di un reddito nettamente inferiore - nell'anno 2005 - ai costi sostenuti per il personale dipendente e per compensi corrisposti a terzi”.
Niente da fare, dunque, per l'avvocato che si era opposto ad un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'Ufficio finanziario sulla base degli studi di settore. Il legale si era lamentato che la Commissione regionale non avesse tenuto in debita considerazione la documentazione sanitaria che lo stesso aveva depositato in atti e da cui si poteva desumere che il reddito per gli anni successivi a quello dell'accertamento era stato sensibilmente inferiore in conseguenza delle notevoli ripercussioni fisiche subite in occasione di un sinistro stradale.