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Valido l'accertamento anche se mancano i crediti p.a.

Pubblicato il 24 ottobre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23994 del 23 ottobre 2013, conferma l'accertamento nei confronti di un contribuente per maggiori ricavi accertati dalle Entrate, anche se questi non ha incassato i crediti dalla pubblica amministrazione.

Il contribuente adduceva di non aver percepito, nell'anno di imposta per il quale si era provveduto all'accertamento, i maggiori importi che contestavano gli Uffici. La Corte sottolinea come l'atto di diffida e la messa in mora presentate al contraddittorio non siano sufficienti ad annullare l'atto impositivo.
Spetta al contribuente contrastare la pretesa fiscale basata su una prova per presunzione, dimostrando che il reddito è stato percepito in un periodo diverso da quello evidenziato dagli Uffici, o evidenziando impedimenti alla percezione o fattori che abbiano ostacolato l'incasso tempestivo dei compensi.

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Versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2022 (codice tri...

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Rideterminazione valore cripto-attività

Versamento, da parte dei soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023 della seconda rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per rideterminare il costo / valore di acq...

Scadenza del 15 novembre 2024
Rivalutazione Terreni e partecipazioni all’1.1.2023

Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2023 come prev...