È destinata a fare storia la decisione del Gup di Milano, Carlo De Marchi, relativamente ad un caso di omesso versamento Iva.
La motivazione della sancita non rilevanza penale, verte sulla difficoltà economica e sulla crisi di liquidità che caratterizza il quadro del Paese. Ma non è così automatico, è necessario che sussistano determinate e comprovate condizioni.
Anche se, a dire il vero, esistono precedenti di simili posizioni della giurisprudenza, in cui si ammette il fattore crisi. Si guarda alla sentenza della Corte di cassazione, la n. 19767/2013 del 28 agosto 2013, nella quale la Corte ha stabilito che il fisco non può emettere un accertamento basato sugli studi di settore se il tipo di attività subisce un periodo di crisi.
Nel caso esaminato, nella decisione in oggetto, il Gup ha assolto un imprenditore che ha mancato di versare l'Iva per 180mila euro. Anche se la soglia di punibilità penale, nella fattispecie, è di 50mila euro, il giudice per le udienze preliminari ha ritenuto di poter “credere” alla non volontarietà dell’illecito (manca l'elemento soggettivo del reato, cioè la volontà di omettere il versamento), dovuto solo alla mancanza di liquidità per la congiuntura economica.
In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, tra un mese circa, c’è da dire che l'imprenditore aveva comunicato all'agenzia delle Entrate l'importo dovuto, pertanto non c'era l'intento di evadere altrimenti non avrebbe nemmeno fatto la dichiarazione dei redditi.