Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, fornisce primi chiarimenti relativi alla disciplina di cui al Dm 13 marzo 2013 in materia di rilascio del Durc.
Nello specifico, si offrono le disposizioni attuative della norma contenuta nell’articolo 13-bis, comma 5, del Dl n. 52/2012, convertito dalla Legge n. 94/2012, che prevede la regolare concessione del Durc per le imprese che hanno debiti contributivi accertati e non ancora versati a fronte dei quali si individuano crediti certificati certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Dunque, ai fini del rilascio del Durc, è necessario che il soggetto interessato attesti l’esistenza del credito verso la pubblica amministrazione pur trovandosi con una posizione debitoria aperta per non aver provveduto a regolare il versamento dei contributi e dei premi assicurativi. È necessario, però, che l’entità dei crediti dell'impresa certificati verso la Pa sia almeno pari alle somme non versate dalla stessa impresa agli istituti previdenziali e assicurativi.
In tal modo l’impresa riuscirà a ottenere la “regolarità” contributiva per poter continuare ad operare, anche se tutto ciò non la mette al riparo da eventuali misure sanzionatorie intraprese nei suoi confronti da parte degli istituti previdenziali/assicurativi né dall’eventuale adozione della misura di riscossione coattiva.
Dunque, a parità di importi, il Durc potrà essere regolarmente rilasciato, mentre nel caso in cui i crediti risultino inferiore ai debiti contributivi maturati, il rilascio del Durc sarà con attestazione “di non regolarità”.
La circolare ministeriale riporta, poi, le indicazioni operative per la dichiarazione della presenza di crediti certificati nei confronti della Pa da parte del soggetto interessato, distinguendo il caso in cui la richiesta del Durc avviene da parte dello stesso soggetto che poi se ne avvarrà, oppure, nel caso di richiesta d’ufficio.
In questo secondo caso, l’azienda dovrà dichiarare l’esistenza del credito riportando tutti gli elementi utili alla sua identificazione: data rilascio certificazione, numero protocollo, importo credito e amministrazione che ha rilasciato la certificazione. Inoltre, l’azienda dovrà rilasciare anche un codice per permettere a chiunque ne abbia interesse di verificare l’esistenza della certificazione, tramite l'apposita piattaforma informatica.
Infine, il Ministero specifica anche che la suddetta disciplina, pur essendo considerata come una sorta di procedura speciale, non deroga alle regole ordinarie, per cui la validità del Durc resta fissata a 120 giorni dalla data del rilascio. Il Durc così emesso dovrà contenere la dicitura “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.