Con la sentenza n. 23771, pubblicata il 21 ottobre 2013, la sezione lavoro della Corte di Cassazione stabilisce che il lavoratore ha diritto al reintegro o ad un'indennità sostitutiva ex art. 18 anche qualora il limite dimensionale dei 15 dipendenti si evinca dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni dei testimoni.
L'onore di dimostrare di essere sotto il limite di 15 dipendenti, per il principio della vicinanza della prova, spetta al datore di lavoro, il quale – nel caso in esame - non contesta tale aspetto del riparto della prova, ma evidenzia di dover essere ricorso ad una sorta di “probatio diabolica” per produrre una prova negativa che non era in grado di fornire: e cioè dimostrare che alcuni soggetti che non risultavano nel libro matricola non erano veri e propri dipendenti della società.
In realtà il giudizio della Corte sul requisito dimensionale scaturisce non dalla mancata dimostrazione del datore di lavoro dei rapporti autonomi in essere nella società, ma dalle deposizioni acquisite, sufficienti a far sì che il lavoratore in questione riceva 15 mensilità di indennità sostitutiva.