L'Inps, con messaggio n. 16961 del 22 ottobre 2013, interviene a fornire alcune precisazioni in relazione all'art. 2, comma 51, della legge n. 92/2012, in particolare in merito all'una tantum prevista per i lavoratori atipici.
L'una tantum viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata, i quali soddisfino in via congiunta le condizioni di seguito riportate:
- abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
- abbiano recepito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro;
- in merito all'anno di riferimento venga accreditato, alla gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;
- abbiano avuto, nell'anno precedente, un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi;
- risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la gestione separata.
L'indennità è pari ad un importo del 5% (7% nel triennio 2013-2015) del minimale annuo del reddito di artigiani e commercianti, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
L'Istituto chiarisce che il requisito reddituale utile per l'una tantum si deve configurare quale reddito lordo conseguito in veste di co.co.pro, compresa l'eventuale prestazione di cui il lavoratore interessato abbia beneficiato per i periodi di tutela della maternità.
Inoltre, in relazione alla condizione richiesta del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi, viene precisato che tale periodo va inteso come non indennizzato.