Con risposta ad interpello n. 954-565/2013 del 23 ottobre, la Direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito sollevato da una società circa la possibilità di cumulo tra le deduzioni Irap connesse al cuneo fiscale e le deduzioni riconosciute sui costi del personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo, ha offerto un’interpretazione restrittiva dell’articolo 11, comma 4-septies del Dlgs 446/97.
Nello specifico, la Direzione regionale dell’Agenzia ha tenuto a ribadire l’alternatività per ciascun dipendente assunto tra le deduzioni da cuneo fiscale, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a (numeri da 2 a 4) del citato Dlgs 446/1997 e le altre deduzioni previste per gli stessi dipendenti, tra cui quelle specificatamente riservate al personale addetto alla ricerca (n. 5 del suddetto comma).
La risposta non lascia dubbi: la proposta di cumulare le diverse deduzioni con riferimento ad archi temporali diversi non è ammissibile da parte del Fisco. L’incompatibilità delle deduzioni deve essere intesa in senso assoluto. Pertanto, le due deduzioni in oggetto non sono cumulabili e devono sempre essere considerate alternative, anche se fruite in periodi di tempo diversi dell’anno.
Le società che avessero agito diversamente all’indicazione offerta, devono porre rimedio al loro comportamento, presentando nuovamente la dichiarazione Irap e correggendo eventuali versamenti a saldo e in acconto.