L’ammissione di una società al concordato preventivo non la pone al riparo dal reato tributario di omesso versamento dell’Iva di cui all'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000. A spiegarlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44283/2013 della Terza sezione penale, depositata in data 31 ottobre 2013.
La Corte, accogliendo il ricorso della pubblica accusa, sostiene che ai sensi dalla previsione normativa vigente, una società – anche se ha già chiesto e ottenuto, per la grave situazione finanziaria in cui versa, l’ammissione al concordato preventivo – è sempre tenuta al pagamento per intero del debito Iva, indipendentemente dall’esistenza di una transazione fiscale. Ciò in virtù del fatto che la norma che regola la materia ha un valore di ordine pubblico economico internazionale e, quindi, è inderogabile: può al massimo essere ammessa la dilazione del pagamento, ma mai la diminuzione dell’importo del debito Iva da corrispondere.
La stessa disciplina della crisi di sovraindebitamento del consumatore e dell’imprenditore non soggetto a procedura concorsuale, infatti – come evidenziato dalla Corte - può autorizzare un piano di ristrutturazione del debito attraverso “esclusivamente” la previsione di un differimento dei pagamenti, mentre in nessun modo “ nè dall'articolo 160, nè dall'articolo 182 ter Legge fallimentare, può essere desunta una volontà legislativa che ponga in dubbio il principio di indisponibilità della pretesa tributaria in riferimento al debito Iva, consentendone il pagamento dilazionato al di fuori degli accordi di transazione fiscale”.
Il ricorso alla procedura di concordato preventivo è, inoltre, da considerare un atto di autonomia privata del debitore che vuole raggiungere un accordo con i creditori, e in nessun caso può legittimare l’elusione degli obblighi giuridici, con particolare riguardo a quelli che hanno contenuto pubblicistico, come il versamento dell’Iva nei termini previsti dalla legge, cosa che appunto farebbe incorrere in una sanzione penale.
Dunque, per la Corte il mancato versamento dell’Iva costituisce reato anche nell’ipotesi in cui la società abbia già ottenuto il concordato preventivo e l’unico modo per evitare la condanna penale è quello di optare per la transazione fiscale.