Il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, contenente “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, ora all'esame del Senato dopo l'approvazione della Camera il 31 ottobre 2013, all'art. 8 presenta qualche problematica.
In esso si parla della possibilità per università, scuole e istituti tecnici superiori di stipulare convenzioni con aziende per permettere allo studente lo svolgimento di un iter formativo, con la stipula di un contratto di apprendistato.
Questa norma va a sancire il principio dell'alternanza tra la fase di studio e il mondo lavorativo, fondamentale affinché il giovane possa accedere nel modo migliore verso il mercato del lavoro.
La questione, però, sta nel fatto che il suddetto principio venne già sostenuto con l'introduzione delle tre tipologie di apprendistato da parte della legge Biagi (decreto legislativo n. 276/2003), ma per vari anni non è stato messo in atto, dal momento che le relative norme attuative regionali non sono state approvate, neanche nel 2011 con il Testo unico sull'apprendistato.
Il decreto legge n. 104/2013, quindi, non propone una novità e non va a migliorare gli aspetti problematici presentatisi nel corso degli anni. Unico aspetto nuovo sta nell'esclusione dal rinvio alle leggi regionali dell'apprendistato così configurato, aspetto sicuramente diretto alla semplificazione del mercato.
Risulta quindi a tal punto necessario lavorare sulla esclusione delle criticità, al fine di mettere in atto tale principio.