La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23540 del 16 ottobre 2013, stabilisce che per le società per azioni, nell'assemblea ordinaria in seconda convocazione, il calcolo della maggioranza assoluta per deliberare deve essere fatto solo sulle azioni rappresentate dai soci. Non contano le azioni proprie di cui la società è titolare.
Il giudizio della Corte riguarda l'articolo 2357-ter del codice civile, prima che fosse interessato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 224/2010. Secondo la Corte le azioni proprie della società valgono per il calcolo dei quorum costitutivi o deliberativi nel caso esclusivo in cui si configurino quali quote del capitale sociale, mentre la maggioranza è stabilita in base alle sole azioni portare dai soci partecipanti all'assemblea.
Nell'assemblea ordinaria in seconda convocazione la maggioranza assoluta con la quale si delibera è calcolata sui soci che intervengono all'assemblea. Sono i soci, con le loro azioni, a partecipare alle assemblee e non le azioni proprie delle società ad essere presenti.