Notizia

Maggiori responsabilità per i sindaci in caso di omessi controlli sugli amministratori

Pubblicato il 04 novembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Negli ultimi tempi il tema del controllo sull’operato degli amministratori da parte dei sindaci di società è stato oggetto di molte pronunce di legittimità. L’ultima, in ordine di tempo, è stata la sentenza n.23223 del 14 ottobre 2013 della Suprema Corte di Cassazione, che ha decretato la responsabilità del collegio sindacale per la mancata vigilanza sull’attività degli amministratori.

Infatti, in caso di omesso controllo sull’operato degli amministratori da parte dei sindaci, quest’ultimi potrebbero essere chiamati a rispondere in via concorrente dell’atto illecito materialmente commesso da un amministratore sul cui operato doveva vigilare appunto il collegio sindacale. Ciò in virtù dell’articolo 2403 del codice civile che prevede proprio in capo ai sindaci il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha sottolineato come sono da considerare responsabili soprattutto i sindaci che non hanno mosso rilievi critici sulla corretta amministrazione della società, non rilevando l’esistenza di poste di bilancio palesemente ingiustificate, così da ritardare con il loro comportamento la dichiarazione di fallimento della società e procurare notevoli danni ai soci e ai creditori.

È bene comunque fare una precisazione, il sindaco è tenuto a controllare non solo l’operato diretto degli amministratori, ma anche di tutti coloro che operano all’interno della società (revisori legali, società di revisioni, direttore generale, amministrativo e del personale) e che sono tenuti a relazionarsi con gli amministratori stessi, in modo da poter sollecitare nel più breve tempo possibile il ripristino della situazione di legittimità aziendale. Il tutto in virtù della vastità del dovere di controllo che ricade sui sindaci stessi.

Con precedenti pronunce, gli stessi giudici di legittimità hanno, inoltre, evidenziato anche il dovere dei sindaci in materia di controlli di legittimità sostanziale (sentenza n. 13081 del 27 maggio 2013), di controllo sulla gestione nell'interesse della società (sentenza n. 6788 del 4 maggio 2012) o ancora di più in materia di adempimenti tributari e previdenziali (sentenza n. 19235 dell'11 luglio 2008).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...